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LEGGE 18 maggio 1967, n. 388

Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-6-1967 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo ed il secondo comma dell'articolo 286 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti come segue:
"Entro il mese di dicembre la Giunta comunale, o rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla base delle denuncie, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali.
Ove il Comune si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 276, secondo comma, le iscrizioni a ruolo operante sulla base delle denuncie presentate dai contribuenti e dalle partite iscritte a ruolo per l'anno precedente, sono effettuate a titolo provvisorio salvo rettifica.
Debbono, inoltre, essere provvisoriamente iscritte a ruolo le somme indicate dal contribuente o quelle determinate dal Comune ai sensi del penultimo comma dell'articolo 277, nonché le partite contestate dopo la decisione della Commissione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione.
Tuttavia, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, nei termini per la presentazione del ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, di essere iscritto a ruolo per l'intero ammontare dell'imponibile determinato dalla Commissione di prima istanza".