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LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1139

Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-1-1967 al: 3-6-1967
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni
non penali alle quali si applica il condono


Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:
a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, subordinatamente alle condizioni di cui al successive articolo 2;
b) di tasse e imposte Indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;
c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse.

Sono altresì condonate:
d) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;
e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di. 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;
f) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento dei tributi evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e delle formalità omesse, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
g) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;
h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, semprechè si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalità e agli adempimenti omessi;
i) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi di mora;
l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalità omesse;
m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle maggiorazioni dovute.
Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano rincorse più volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si può disporre l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, dal beneficio della restituzione dell'I.G.E. alla esportazione.