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DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1966, n. 1090

Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1967, n. 14 (in G.U. 18/02/1967, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/1994)
Testo in vigore dal: 5-7-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' ed urgenza di provvedere alla determinazione
dei diritti dovuti dagli  utenti  per  le  operazioni  di  competenza
dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione e di disciplinare, in via provvisoria  il  trattamento
accessorio del personale dipendente dall'Ispettorato stesso; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti e  l'aviazione  civile,
di concerto con il Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
    ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1967, N. 14 (1) ((7)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 16 febbraio 1967, n. 14 ha disposto  (con  l'articolo  unico)
che " L'articolo 1 e' soppresso,  e  le  relative  disposizioni  sono
assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6." 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni  dalla
L.  8  agosto  1994,  n.  505  non  prevede  piu'  (con   l'art.   4)
l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.