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DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1966, n. 1090

Disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 febbraio 1967, n. 14 (in G.U. 18/02/1967, n.44).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/1994)
Testo in vigore dal:  5-7-1994
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di disciplinare, in via provvisoria il trattamento accessorio del personale dipendente dall'Ispettorato stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 16 FEBBRAIO 1967, N. 14 (1)
((7))
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 16 febbraio 1967, n. 14 ha disposto (con l'articolo unico) che " L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6."
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AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 505 non prevede più (con l'art. 4) l'abrogazione degli artt. 1, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 6.