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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 1966, n. 977

Determinazione del contributo dovuto a copertura degli oneri del Fondo di previdenza e del Fondo di integrazione per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

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Testo in vigore dal: 7-12-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  15  della  legge  28  luglio  1961,  n. 830, recante
disposizioni  di  previdenza  per  gli addetti ai pubblici servizi di
trasporto in concessione;
  Sentito  il parere del Comitato di vigilanza di cui allo art. 2 del
decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per
il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La misura percentuale complessiva del contributo dovuto a copertura
degli   oneri   del  Fondo  di  previdenza  istituito  con  il  regio
decreto-legge   19   ottobre   1923,  numero  2311  e  del  Fondo  di
integrazione  di  cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre
1947,  n.  1083,  e'  fissata  per  gli  anni  dal 1964 al 1966 nelle
seguenti  aliquote  della  retribuzione  prevista  dall'art. 20 della
legge 28 luglio 1961, n. 830;
    anno 1964: 16,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 15,80%
al Fondo di integrazione;
    anno 1965: 18,80%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 17,80%
al Fondo di integrazione;
    anno 1966: 19,20%, di cui l'1% al Fondo di previdenza e il 18,20%
al Fondo di integrazione.