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LEGGE 24 ottobre 1966, n. 934

Provvedimenti relativi alla gestione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-11-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con decorrenza dal 1 gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967, il contributo dello Stato previsto dall'articolo 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, numero 1176, a favore della Cassa unica per gli assegni familiari è devoluto, nella misura stabilita dalla legge 17 dicembre 1958, n. 1206, al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli in aumento del contributo dello Stato previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1963, n. 329.
A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1 settembre 1965, il contributo dello 0,20 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, applicato in addizionale al contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori per il fondo per l'adeguamento delle pensioni, è dovuto a favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
A far tempo dallo stesso periodo di paga l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponderà periodicamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza spese, le somme corrispondenti al gettito del contributo addizionale di cui al precedente comma.
I contributi di cui al presente articolo sono ripartiti, a cura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tra l'Istituto stesso e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano in relazione al numero degli iscritti negli elenchi anagrafici dei salariati e braccianti agricoli di dette Province per quanto attiene al contributo di cui al primo comma, ed in relazione al numero complessivo degli assicurati per quanto concerne il contributo di cui al secondo comma.