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LEGGE 25 luglio 1966, n. 585

Istituzione del ruolo dei professori aggregati per le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-8-1966 al: 1-12-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Con effetto dal 1 novembre 1965, è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione, per le esigenze delle Facoltà o Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, il ruolo dei professori aggregati.
La dotazione organica del predetto ruolo è determinata nella annessa tabella.