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LEGGE 1 luglio 1966, n. 509

Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-7-1966 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le imprese elettriche di cui è stato disposto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, alle quali è stato liquidato un indennizzo non superiore a lire 40.000.000, il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in due semestralità; per le imprese alle quali è stato liquidato un indennizzo compreso fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento di due semestralità di lire 20.000.000 ciascuna in linea capitale e, per il rimanente, in semestralità di lire 10.000.000 ciascuna in linea capitale.
L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il pagamento dell'ultima semestralità intera verrà pagato insieme con questa ed in aggiunta alla stessa.