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LEGGE 20 maggio 1966, n. 369

Proroga dell'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-6-1966 al: 20-5-1969
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'esercizio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-EUR) da effettuarsi dalla Società tranvie e ferrovie elettriche di Roma (STEFER) ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 272, per un periodo di tre anni dalla data di attivazione della ferrovia, è prorogato di dieci anni.
In pendenza della stipula dell'atto di proroga dell'esercizio provvisorio, che sarà approvato con decreto dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato e registrato col pagamento dell'imposta fissa, potranno essere accordati alla STEFER sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, salvo conguaglio.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni