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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1966, n. 332

Concessione di amnistia e di indulto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 4-6-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 79 della Costituzione;
  Vista  la  legge di delegazione per la concessione di amnistia e di
indulto del 3 giugno 1966, n. 331;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la
giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                             (Amnistia)

  E'  concessa  amnistia,  salvo quanto previsto dal presente decreto
per i reati in materia tributaria:
    a)  per  i  reati per i quali la legge commina una pena detentiva
non  superiore  nel  massimo  a tre anni, oppure una pena pecuniaria,
sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera;
    b)  per  il delitto di furto di piante o di legna nei boschi e di
pesce in acque demaniali e private, se concorre l'attenuante prevista
dall'art.  62,  n.  4,  del  Codice penale; nonche' per il delitto di
appropriazione  indebita,  di  furto  e di truffa, qualora in tutti i
predetti  reati  ricorra  non piu' di una aggravante anche speciale e
concorra,  invece,  l'attenuante  prevista  dall'art.  62,  n. 4, del
Codice penale;
    c)  per  il  delitto  di  lesioni  personali  lievissime previsto
dall'art.  582  capoverso  del Codice penale, se il fatto e' commesso
contro  il  coniuge,  il  fratello  o la sorella, il padre o la madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta;
    d)  per  i  reati per i quali la legge commina una pena detentiva
non superiore nel massimo a quattro anni, oppure una pena pecuniaria,
sola o congiunta alla pena detentiva menzionata in questa lettera, se
il  reato  e'  stato  commesso da minore degli anni diciotto o da chi
aveva superato gli anni settanta;
    e)  per i reati previsti e puniti dall'art. 57 del Codice penale,
commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto
l'autore della pubblicazione;
    f)  per  il delitto di diffamazione col mezzo della stampa, anche
se  consistente  nell'attribuzione  di un fatto determinato. Salvo il
disposto  della  lettera  precedente,  sono  escluse dall'amnistia le
ipotesi  prevedute  dal terzo comma dell'art. 596, numeri 1, 2, 3 del
Codice penale.
  L'amnistia  non  si  applica  ai reati previsti dagli articoli 316,
318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 445,
446,  447, 528; 530 del Codice penale, 14 e 15 della legge 8 febbraio
1948,  n.  47,  e  articolo  1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591,
nonche'  ai reati previsti dagli articoli 515 e 640 del Codice penale
se,   per   questi  ultimi  due  reati,  non  ricorre  l'applicazione
dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale.