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LEGGE 4 maggio 1966, n. 263

Modificazioni all'articolo 50 delle norme sulla circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-5-1966 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'articolo 50 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:
"Art. 50 (Pneumatici e sospensioni). - Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti.
Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; l'altezza del rilievo non dovrà in alcun punto essere inferiore ad un millimetro per gli autoveicoli, motoveicoli, filoveicoli e rimorchi; e millimetri 0,50 per i ciclomotori.
Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli ed i rimorchi debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilità di sospensioni rigide.
Chiunque circoli con uno dei veicoli indicati nei commi precedenti, nel quale i pneumatici, o sistemi equivalenti, manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero i pneumatici o le ruote non siano in perfetta efficienza, ovvero i pneumatici siano consumati oltre il limite stabilito nel secondo comma, o circoli con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000; per i motoveicoli ed i ciclomotori si applica l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT MORO - MANCINI - SCALFARO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE