stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1704

Modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-5-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia
atomica ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visti gli articoli 30 e seguenti del detto trattato;
  Visto  l'art.  1, lett. c), della legge 13 luglio 1965, numero 871.
che  conferisce  al  Governo la delega ad emanare per tutta la durata
della  seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  le  norme
necessarie  per  attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti
del  trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica
ed  in  particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunita'
adottate il 2 febbraio 1959;
  Vista  la  legge  31  dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico
della energia nucleare;
  Vista  la  direttiva adottata dal Consiglio della Comunita' europea
dell'energia atomica il 2 febbraio 1959;
  Ritenuta  la  necessita' di dare integrale attuazione agli articoli
30  e  seguenti  del  Trattato  Euratom  e  alle  norme fissate dalla
succitata direttiva;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3
della legge 13 luglio 1965, n. 871;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria e il commercio, di
concerto  con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la
grazia e giustizia, per i trasporti e aviazione civile, per il lavoro
e la previdenza sociale, per la marina mercantile e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
e' sostituito dai seguenti:
  "E'  parimenti  soggetto  all'obbligo  della  denunzia al Ministero
dell'industria  e  del  commercio  nel  termine di cinque giorni, chi
detiene  materie  radioattive in quantita' tali che la radioattivita'
totale all'atto della denunzia ecceda i valori di quantita' totale di
radioattivita' o di peso determinati ai sensi dell'art. 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e fissati
con  decreto  dei Ministro per l'industria e il commercio, emanato ai
sensi  dell'art.  30  del  medesimo decreto 13 febbraio 1964, n. 185.
Qualora   le   materie   radioattive   siano   detenute  da  istituti
universitari   per   l'esclusivo   scopo   didattico   o  di  ricerca
scientifica,  il  competente  direttore  e'  tenuto  ad effettuare la
denunzia anche al Ministero della pubblica istruzione.
  Restano  ferme  le  disposizioni  sulla  protezione sanitaria della
popolazione  contenute  nel  capo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185".