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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1965, n. 1390

Norme di attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1966 al: 19-2-1972
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 37 della legge 26 maggio 1965, n. 590, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il Comitato consultivo per la gestione del fondo di rotazione previsto dall'art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, relativo alla concessione di mutui e prestiti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
Il Comitato è così composto:
a) dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, che lo presiede;
b) dal capo dell'Ufficio centrale per la proprietà diretta coltivatrice;
c) da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;
d) da un funzionario del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste;
e) da un funzionario del Ministero del tesoro;
f) da un funzionario del Ministero del bilancio, g) da un funzionario dell'Ispettorato generale del credito e del risparmio;
h) da un esperto scelto tra i docenti universitari di economia agraria.
I membri non di diritto del Comitato vengono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previa designazione delle Amministrazioni interessate.
Con lo stesso decreto si provvede alla nomina dei funzionari che dovranno sostituire i membri del Comitato per il caso di loro assenza o impedimento.
Il Ministro può farsi sostituire da un Sottosegretario di Stato.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e foreste che rivesta qualifica non inferiore a direttore di divisione.
Il Comitato è sentito:
1) sulla ripartizione territoriale delle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione, avuto riguardo alle possibilità di formazione di proprietà coltivatrice ed alle esigenze di sviluppo economico-sociale;
2) sulla ripartizione di massima del fondo per la concessione di mutui e di prestiti;
3) sullo schema delle convenzioni da stipulare con gli Istituti di credito che esercitano il credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per la concessione di anticipazioni sul fondo di rotazione ed il loro impiego;
4) sulla scelta dei predetti Istituti ai quali concedere le anticipazioni e sull'importo di queste;
5) sulla coordinata attuazione delle provvidenze previste dalla, legge e dalle altre disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
6) sull'esito degli interventi previsti dalla medesima legge, nonché sulla relazione da presentare a norma dell'art. 24 della ricordata legge;
7) sui ricorsi di cui all'art. 13 del presente regolamento;
8) su ogni altra questione inerente alla gestione del fondo portata al suo esame dal Ministro.