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LEGGE 26 luglio 1965, n. 965

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/1981)
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vigente al 18/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-4-1981
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le  cessazioni  dal  servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei
riguardi  degli  iscritti  alla  Cassa  per le pensioni ai dipendenti
degli  Enti  locali  e  alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione
del  trattamento  di  quiescenza, sia esso nella forma della pensione
oppure  nella  forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione
annua   contributiva,   attribuita   in   conformita'   alle  vigenti
disposizioni  a  ciascun  iscritto  per  ogni anno solare dell'intera
carriera  di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a)
e b) definite dal commi seguenti.
  La parte a) e' costituita:
    1)  dagli  emolumenti  contemplati dall'articolo 15 della legge 5
dicembre  1959,  n.  1077,  dal  comma secondo dell'articolo 16 della
legge  stessa  e  dal  primo  comma del successivo articolo 2 oppure,
qualora  si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo
17  della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma
secondo del successivo articolo 2.
  La parte b) e' costituita:
    1)   dagli   eventuali   assegni   riguardati   dal  comma  primo
dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;
    2)   dagli   interi   emolumenti  corrisposti  per  servizi  resi
simultaneamente a quello principale;
    3)   dagli   interi   emolumenti   corrisposti   nei  periodi  di
continuazione  di  iscrizione  o  di  reiscrizione che diano luogo al
trattamento   nella   forma   della   pensione   aggiuntiva  prevista
dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
    4)  dai  compensi  mensili  corrisposti  ai  segretari comunali e
provinciali  contemplati  al  n.  2) del secondo comma del successivo
articolo 2.
  ((Per  il periodo di continuazione di iscrizione o reiscrizione che
non  superi  i  cinque  anni,  qualora la parte a) della retribuzione
annua  contributiva  riferita  alla data di definitiva cessazione dal
servizio  risulti  superiore  a quella riferita alla data della prima
cessazione  intervenuta  nei  cinque  anni  predetti,  ai  fini della
determinazione  del  trattamento di quiescenza si assume quale ultima
retribuzione   annua  contributiva  la  media  ponderata  dell'ultimo
quinquennio  di  servizio,  tra  le  due  retribuzioni  relative alle
cessazioni  predette.  Tali  retribuzioni  si  considerano percepite,
rispettivamente,  l'una,  per  l'intero  periodo  di continuazione di
iscrizione  o  di  reiscrizione, l'altra, per il restante periodo del
quinquennio.
  Il  precedente  comma  non  trova  applicazione  per  il  personale
riguardato  dall'articolo  9  della  legge 22 novembre 1962, n. 1646,
nonche'  nei  casi  di modifica del rapporto di impiego per legge, di
trasferimento  del  servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio
del  dipendente ad altro ente, il cui personale e' disciplinato dalla
stessa  normativa  giuridica ed economica dell'ente di provenienza)).
((4))
  Per  gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1
gennaio  1958  oppure  al  1  gennaio  1961,  la  retribuzione  annua
contributiva  costante  con riferimento ai servizi resi anteriormente
al  1  gennaio  1958  e' attribuita per un numero di anni solari pari
agli  anni  utili  a  pensione a tale data computati comprendendovi i
servizi  o  periodi  ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande
presentate  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente legge. La
predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari:
    nel  caso  in  cui  gli  assegni stessi non risultino goduti al 1
gennaio  1964,  al  prodotto  dell'ammontare  annuo  degli assegni in
godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita
alla   legge  11  aprile  1955,  n.  379,  corrispondente  agli  anni
considerati utili nel senso suindicato;
    nel  caso  in  cui  gli  assegni stessi non risultino goduti al 1
gennaio  1958,  al  prodotto  dell'ammontare  annuo  degli assegni in
godimento  al  10  gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate
anteriormente  a  tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il
predetto coefficiente della tabella E;
    nel  caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e
al  1  gennaio  1964,  al  piu'  favorevole  dei  due prodotti dianzi
indicati.
  Le  parti  b)  della  retribuzione  annua contributiva attribuita a
ciascun   iscritto   in   applicazione   dei  commi  precedenti  sono
maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.L. 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con modificazioni dalla
L.  23  aprile 1981, n. 153, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che
la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1981.