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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1646

Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2010)
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Testo in vigore dal:  28-12-1962

Art. 9


La facoltà di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1958, n. 680 e dalle modifiche contenute nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è ammessa anche nel riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.
Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione di aspettativi avvenuta a prima del 1 gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale, riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379.
L'iscrizione facoltativa può essere retrodatata fino alla data predetta purché il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, è ammesso a riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data indicata dal precedente comma.