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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1676

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Saluzzo (Cuneo).

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Testo in vigore dal: 1-8-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la,  legge  15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
dell'Istituto  professionale  di  Stato  per il commercio in Saluzzo,
gia'  in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal
1 ottobre 1963;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione  di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
l'industria e commercio

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 ottobre 1963 e' istituita in Saluzzo (Cuneo) una
scuola   avente  finalita'  e  ordinamento  speciali  che  assume  la
denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
  A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale
di  Saluzzo e' soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei
corsi gia' iniziati.