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LEGGE 5 giugno 1965, n. 707

Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-7-1965 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dipendenza ed addestramento


La banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza.
All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.