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LEGGE 30 maggio 1965, n. 574

Modificazioni ed integrazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, in materia di edilizia ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-6-1965 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere è redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero della sanità, sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno.
Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno.
Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.