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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 1645

Misura del contributo dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in con cessione.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 15-4-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  15  della  legge  28  luglio  1961,  n. 830, recante
disposizioni  in  materia  di  previdenza per gli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in concessione;
  Sentito  il  parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per
il tesoro;

                              Decreta:

  Per  gli  anni  1962  e 1963, la misura del contributo complessivo,
dovuto  al  Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici
servizi  di  trasporto in concessione, e' confermata nel 22,60% della
retribuzione di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830.
  Le  aliquote  a  carico  delle  aziende  e degli agenti e quelle di
ripartizione  del contributo complessivo tra il Fondo di previdenza e
il Fondo di integrazione restano invariate.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 maggio 1964

                                SEGNI

                                                  BOSCO - JERVOLINO -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 marzo 1965
  Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 175. - VILLA