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LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1358

Provvidenze per l'edilizia scolastica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 25-12-1964
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            Incremento di fondi per l'edilizia scolastica

  E'  autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9
agosto  1954,  n.  645,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
nella  misura  di lire 5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre
1964  e  di  lire  5  miliardi  per l'esercizio finanziario 1965, per
provvedere  all'integrazione  dei  contributi  relativi  a  opere  di
edilizia  scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle
opere gia' programmate ma non ancora iniziate.
  Le  eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese
indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamita'.