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LEGGE 18 dicembre 1964, n. 1358

Provvidenze per l'edilizia scolastica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-12-1964 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Incremento di fondi per l'edilizia scolastica


È autorizzato l'aumento dei limiti di impegno di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 5 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1965, per provvedere all'integrazione dei contributi relativi a opere di edilizia scolastica in corso di realizzazione e all'attuazione delle opere già programmate ma non ancora iniziate.
Le eventuali somme residue potranno essere destinate ad opere rese indifferibili per ragioni di sicurezza o a seguito di calamità.