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LEGGE 3 novembre 1964, n. 1190

Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  8-12-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 26 al 27 per cento.
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000.
L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C-1 e C-2 è elevata:
1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;
2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;
3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento.
Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato.