stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 agosto 1964, n. 719

Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1995)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-1-1995
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  libri  di  testo,  compresi  quelli  per  ciechi,  sono  forniti
gratuitamente  agli  alunni delle scuole elementari, pia statali, sia
autorizzate  a  rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
((1))
  Per  l'anno  scolastico  1963-64  il prezzo di copertina dei cinque
libri  di  lettura  e  dei  tre  libri  sussidiari  non puo' superare
complessivamente la somma di L. 7.450.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per
l'industria  e  per  il  commercio, e' stabilito il prezzo massimo di
copertina  per  ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle
caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
  Con le stesse modalita' possono essere modificate le avvertenze per
la  realizzazione  tecnica  di  libri  di testo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.
  Per  gli  acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica
istruzione sul prezzo di copertina sara' praticato uno sconto.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 30 dicembre 1994, n. 454
(in  G.U.  1a  s.s. 04/01/1995, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  1, primo comma, della legge 10 agosto 1964
n.  719  (Fornitura  gratuita  dei  libri  di testo agli alunni delle
scuole  elementari),  nella  parte  in  cui  esclude  dalla fornitura
gratuita  dei  libri  di testo gli alunni delle scuole elementari che
adempiono  all'obbligo  scolastico  in  modo  diverso dalla frequenza
presso  scuole  statali  o  abilitate  a  rilasciare titoli di studio
aventi valore legale".