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LEGGE 10 agosto 1964, n. 719

Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1995)
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Testo in vigore dal:  5-1-1995
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, pia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.
((1))

Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non può superare complessivamente la somma di L. 7.450.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
Con le stesse modalità possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388.
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sarà praticato uno sconto.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 30 dicembre 1994, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1995, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale".