stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1964, n. 586

Regolamento della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1995)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-8-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 6 della legge 30 novembre 1961, n. 1326;
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  liquidazione  delle  indennita' e dei premi di cui
all'art. 4 della legge 30 novembre 1961, n. 1326:
    a)  il  periodo  di  servizio  di durata superiore a sei mesi, e'
computato per un anno intero;
    b) il periodo di sospensione penale e disciplinare dall'impiego e
dal  servizio non e' computato. Parimenti non e' computato il periodo
di  sospensione  precauzionale dall'impiego o dal servizio seguito da
condanna penale o da sanzioni disciplinari di stato.