stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1964, n. 185

Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  16-7-1964 al: 27-6-1995
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860 che delega il Governo ad emanare norme per la sicurezza degli impianti e per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;
Udito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro, per l'industria ed il commercio, coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per il lavoro e la previdenza sociale per la marina mercantile e per la sanità; Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione


Le attività che implicano la detenzione, l'immagazzinamento, la produzione, l'utilizzazione, la manipolazione, il trattamento e l'eliminazione di sostanze radioattive naturali o artificiali debbono essere compiute in modo da garantire nella maniera più efficace la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.
Le attività stesse debbono pertanto essere svolte conformemente alle disposizioni della presente legge, qualora per quantità di radioattività e per attività specifica esse possano implicare pericoli di cui al comma Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare ed il Consiglio interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 10 in relazione allo stato degli sviluppi della tecnica ed ai valori indicati da competenti organi internazionali, sulla base del criterio previsto dai commi precedenti, sono determinate per le attività, indicate al primo comma del presente articolo le quantità di radioattività, le attività specifiche o concentrazioni e le intensità di dose di esposizione soggette alle prescrizioni della presente legge.