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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1963, n. 2370

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-4-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939,  n. 1350, modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta,  la  particolare  necessita'  di  approvare  le nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  38.  - All'elenco degli istituti della Facolta' di economia e
commercio, e' aggiunto il seguente:
    Istituto di Diritto del lavoro.
  Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Lettere, sono aggiunti i seguenti:
    Storia e vita culturale in Austria;
    Storia della lingua latina Dialettologia greca;
    Filologia micenea;
    Paleografia greca;
    Disegno e rilievo dei monumenti.
  Nello  stesso  articolo  l'ultimo  comma:  "L'elenco di Letteratura
latina  e' preceduto da una prova scritta di traduzione da latino" e'
abrogato  e  sostituito  dal seguente: "Lo studente deve superare una
prova scritta di traduzione latina".
  Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti Logica;
    Antropologia culturale;
    Psicologia sociale;
    Psicologia dell'eta' evolutiva;
    Storia della scienza.
  Nello  stesso  articolo  l'ultimo  comma:  "L'esame  di Letteratura
latina  comprende  una  prova  scritta  di  traduzione dal latino" e'
abrogato.
  Art. 67. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea in Pedagogia e' aggiunto quello di "Pedagogia speciale".
  Dopo  l'art. 226, e con il conseguente spostamento della successiva
numerazione  sono  inseriti  i seguenti nuovi articoli, relativi alla
istituzione  della  Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca
sociale   e  del  corso  di  specializzazione  in  Meccanografia  per
diplomati e laureati in Statistica.
  Art. 227. - Presso la Facolta' di scienze statistiche, demografiche
ad  attuariali  sono  istituite  le  Scuole  di  perfezionamento e di
specializzazione appresso indicate:
    Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale;
    Corso  di  specializzazione  in  Meccanografia  (per  diplomati e
laureati in statistica).
  Art.  228.  -  Le  Scuole hanno lo scopo di promuovere l'incremento
degli   studi   ai   quali  ciascuna  s'intitola  e  di  integrare  o
specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito di tali studi.
  Art.  229. - Le Scuole rilasciano i diplomi di perfezionamento o di
specializzazione per ciascuna indicati.
  La  dissertazione  prevista  per  l'esame  di  diploma  deve  avere
carattere di ricerca originale.
  Art.  230. - Per quanto non previsto dall'ordinamento delle singole
Scuole,  si  applicano  le  disposizioni generali di cui al Titolo XV
dello statuto dell'Universita' di Roma.

      Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale

  Art.  231.  Alla  Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca
sociale  sono  ammessi i laureati in Scienze statistiche, e su parere
del  Consiglio  della  scuola,  i  laureati di ogni altra Facolta' di
Universita'  italiane  ed estere, ai quali potra' essere richiesto un
colloquio a integrazione del curriculum degli studi e degli eventuali
altri titoli presentati dai candidati.
  Art.  232. - La Scuola di perfezionamento ha la durata di due anni,
ma  il  Consiglio della scuola, cui spetta la formazione dei piani di
studio  individuali, puo' concedere l'abbreviazione ad un anno a quei
candidati  gia'  in  possesso  di un'adeguata preparazione agli studi
sociologici o alla ricerca sociale.
  Qualora  invece  il Consiglio ritenga insufficiente la preparazione
specifica  del  candidato,  esso potra' imporre l'obbligo di superare
presso  la  Facolta'  un certo numero di esami propedeutici nel campo
della  Statistica,  della  Demografia,  della Economia, del Diritto e
della Sociologia.
  In  tal  caso il candidato non potra' essere iscritto al successivo
anno di corso se non avra' superato i prescritti esami propedeutici e
non  avra'  sostenuto  almeno  due  colloqui relativi ad insegnamenti
della Scuola.
  Art. 233. - Sono materie fondamentali d'insegnamento:
    1) Teoria degli equilibri sociali;
    2) Sociologia economica;
    3) Sociologia giuridica;
    4) Metodologia e tecnica della ricerca sociale.
  Sono materie complementari d'insegnamento:
    1) Cibernetica e teorica dell'informazione;
    2) Sociologia dei paesi in via di sviluppo;
    3) Sociologia rurale e urbana;
    4) Sociologia politica;
    5) Sociologia del lavoro;
    6) Sociologia delle civilizzazioni.
  Art.  234.  - Il Consiglio della scuola potra' inserire anche altri
corsi  tra gli insegnamenti complementari e determinera' ciascun anno
quali  insegnamenti complementari saranno semestrali e quali annuali,
fermo  restando  che  due  insegnamenti  semestrali equivalgono ad un
insegnamento annuale.
  Art.  235.  -  Per  essere ammessi all'esame di diploma i candidati
devono   aver   superato  un  colloquio  in  ciascuna  delle  materie
fondamentali e in 4 insegnamenti complementari.
  Art.  236.  - L'esame di diploma consiste nella preparazione di una
dissertazione  scritta  e nella discussione orale della dissertazione
stessa.
  Art.  237.  -  La Scuola rilascia un diploma di specializzazione in
Sociologia e ricerca sociale.
  Art.  238.  -  I  diplomati in Statistica e i funzionari degli enti
pubblici e privati addetti ad attivita' di ricerche, questi ultimi su
richiesta  degli  Enti  dai quali dipendono, possono essere ammessi a
frequentare  uno  o  piu'  corsi della Scuola. Essi potranno ottenere
alla fine del corso un certificato comprovante gli studi compiuti e i
voti di profitto riportati.

             Corso di specializzazione in Meccanografia

  Art.  239.  -  Al  corso  sono  ammessi i diplomati e i laureati in
Statistica.
  Art. 240. - La durata del corso e' di un anno.
  Art. 241. - Sono materie d'insegnamento:
    1)  Principi  e  tecnica  delle  applicazioni  meccanografiche ed
elettroniche;
    2) Piano d'indagine ed elaborazione meccanografica;
    3) Elaborazione e rappresentazione dei dati statistici;
    4) Meccanizzazione dei servizi amministrativi;
    5) Meccanizzazione dei servizi contabili bancari;
    6)   Meccanizzazione   degli   istituti  di  assicurazione  e  di
previdenza;
    7) Meccanizzazione dei servizi esattoriali;
    8)   Calcoli   statistici   con   gli   elaboratori  elettronici.
Simulazione con gli elaboratori elettronici (Metodo di Montecarlo);
    9)   Concetti   statistici  e  modelli  dinamici  nella  gestione
aziendale.
  Art.  242. - Per ottenere il certificato comprovante la frequenza e
il profitto il candidato dovra' superare gli esami degli insegnamenti
1),  2)  e  3)  e  di  due  fra  gli insegnamenti 4) e 9) che saranno
realizzati  dalla  Scuola  nell'anno della sua iscrizione e sostenere
l'esame finale consistente nella discussione di un progetto originale
di  lavoro  meccanografico  od elettronico e in un colloquio su tutti
gli argomenti del corso.
  Art.   280.   -  All'elenco  degli  insegnamenti  della  Scuola  di
perfezionamento in Filosofia sono aggiunti quelli di:
    Storia delle dottrine politiche;
    Filosofia del diritto.
  Dopo  l'art.  540 e con il conseguente spostamento della successiva
numerazione  sono  inseriti  i seguenti nuovi articoli, relativi alla
istituzione del corso di perfezionamento in Medicina nucleare.

            Corso di perfezionamento in Medicina nucleare

  Art.  541.  -  Il corso ha la finalita' di fornire una preparazione
specifica, teorica e pratica, per l'impiego diagnostico e terapeutico
dei radioisotopi e delle radiazioni di alta energia.
Art. 542. - Gli insegnamenti del corso di perfezionamento in Medicina
nucleare   hanno   la   durata   di  un  anno  e  sono  impartiti  in
collaborazione  dall'Istituto  di patologia medica e dall'Istituto di
radiologia medica dell'Universita' di Roma.
  Art.  543.  -  Il  corso  e'  suddiviso  in  due  sezioni:  una  di
diagnostica radioisotopica e l'altra terapia.
  Alla  sezione diagnostica possono accedere i laureati in Medicina e
chirurgia;  alla  sezione  terapeutica possono accedere solo i medici
gia' diplomati in Radiologia.
  E' previsto un concorso per l'ammissione.
  Art.  544. - Il numero degli iscritti non potra' essere superiore a
dieci.
  Art.  545.  -  Il  corso  di  perfezionamento  in Medicina nucleare
consente  il  conseguimento di due tipi di certificati di frequenza e
di esami con la indicazione della sezione prescelta dal candidato.
  Art.  546.  -  La direzione del corso viene assunta ad anni alterni
dal  direttore  dell'Istituto  di  patologia  medica  e dal direttore
dell'Istituto    di    radiologia    medica,   i   quali   concordano
preventivamente ogni anno i programmi.
  Art. 547. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1)  Fondamenti di Matematica, di Fisica e di tecnica (elementi di
Matematica  e  di statistica, Fisica generale; Radioattivita'; Fisica
delle   radiazioni;   Strumentazioni   e   tecniche  di  rivelazione,
Dosimetria; nozioni di Radiochimica).
    2)  Fondamenti biologici (Radiobiologia; impiego dei radioisotopi
come traccianti; protezione dalle radiazioni).
    3) Applicazioni diagnostiche dei radioisotopi (studio morfologico
e  funzionale  degli  organi;  fegato,  rene,  pancreas,  ghiandole a
secrezione  interna;  studio  dell'apparato  circolatorio: studio del
sistema   emolinfopoietico;  studio  del  ricambio;  diagnostica  dei
tumori).
    4)   Applicazioni   terapeutiche   (fondamenti   generali   della
radioterapia;  terapia  con  radioisotopi introdotti per via interna,
radioterapia esterna con radiazioni di alta energia).
  Gli   insegnamenti   sono   accompagnati   da  dimostrazioni  e  da
esercitazioni.
  Art.  548.  -  Gli iscritti alla sezione di terapia devono, seguire
tutti gli insegnamenti di cui al precedente articolo: quelli iscritti
alla  sezione  di diagnostica radioisotopica seguono gli insegnamenti
di cui ai numeri 1), 2) e 3).
  Art.  549.  -  Le  modalita' di svolgimento degli esami di profitto
vengono  stabilite  di  anno  in  anno  e  comunicate  in un apposito
manifesto annuale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Sassari, addi' 31 dicembre 1963

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla corte dei conti, addi' 10 marzo 1964
  Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 1. - VILLA