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LEGGE 14 febbraio 1964, n. 38

Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-3-1964 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'applicazione delle provvidenze di cui al titolo I, capitolo 1, al titolo II ed al titolo III, capitoli 3°, 4° e 5° della legge 21 luglio 1960, n. 139, in favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità, naturali o avversità atmosferiche verificate dal 1 marzo 1962 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1900, n. 739.
Tale spesa è così ripartita:
a) per la concessione dei contributi e
delle somme di cui all'articolo 1 della legge
21 luglio 1900, n. 739....................... L. 3.000
in ragione di lire 2.000 milioni per
l'esercizio finanziario 1963-64 e di lire
1000 milioni per l'esercizio finanziario 1964-65.
b) per gli interventi di cui all'articolo 8
della suddetta legge ed il pagamento degli
studi e progettazioni ivi previsti............ 2.000
in ragione di lire 1000 milioni per ciascuno
degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965.
c) per l'ammortamento dei mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli
10 e 12 della stessa legge...................... 1.000
in ragione di lire 33 milioni e 333.000 per
ciascun esercizio finanziario dal 1963-64 al
1992-93, di cui lire 17 milioni destinati
all'ammortamento dei mutui concessi dalla
Cassa depositi e prestiti ai sensi del citato
articolo 12.
d) per la concessione agli E.C.A. da
parte del Ministero dell'interno, di
sovvenzioni straordinarie per gli
interventi previsti dall'articolo 21 della
ripetuta legge n. 739 a favore del
coltivatori diretti titolari di
aziende agricole danneggiate......." 1.000

in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-1965.
La somma recata dalla precedente lettera a) per il 1964-65 può essere attribuita agli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foresta anche nel corso dell'esercizio 1963-64.