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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1963, n. 1759

Sostituzione degli orafi e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia.

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Testo in vigore dal: 26-12-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
  Veduto  il  regio  decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito
nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
  Veduto  il  regio  decreto-legge  21  settembre  1938, numero 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduto  il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n.
816;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1956,
n. 967;
  Veduta la legge 2 agosto 1957, n. 699;
  Ritenuta l'opportunita' di determinare le materie di insegnamento e
di  adottare  nuovi  orari e programmi di insegnamento negli Istituti
tecnici agrari specializzati per la viticoltura e l'enologia;
  Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli  orari  ed i programmi di insegnamento in vigore negli Istituti
tecnici  agrari  specializzati  per  la viticoltura e l'enologia sono
sostituiti,  con effetto dallo anno scolastico 1963-64, dagli orari e
programmi  di insegnamento allegati al presente decreto e vistati dal
Ministro proponente.