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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1465

Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-11-1963 al: 19-12-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il primo comma, dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 è sostituito dai seguenti:
"Nei Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi sulla spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale o commerciale o professionale, relativamente alle opere necessarie ai fini dell'abitabilità o dell'uso, col limite di lire 3.500.000 per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata per i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.
Il contributo di cui al comma precedente è elevato a lire 4.500.00 nei confronti dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita ad uso di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare sia di numero superiore a cinque membri".