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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1465

Integrazioni e modifiche alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, recante provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-11-1963
al: 19-12-1964
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il primo comma, dell'articolo 3 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431
e' sostituito dai seguenti:
  "Nei  Comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 il Ministro
per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla concessione di
contributi   sulla  spesa  per  la  ricostruzione  o  riparazione  di
fabbricati  adibiti  ad  uso  di  civile  abitazione  o  ad esercizio
artigianale  o  commerciale o professionale, relativamente alle opere
necessarie  ai  fini dell'abitabilita' o dell'uso, col limite di lire
3.500.000 per ciascuna unita' immobiliare distrutta o danneggiata per
i nuclei familiari comprendenti sino a cinque membri.
  Il contributo di cui al comma precedente e' elevato a lire 4.500.00
nei  confronti  dei proprietari di una sola uniti immobiliare adibita
ad  uso  di abitazione della propria famiglia il cui nucleo familiare
sia di numero superiore a cinque membri".