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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. 930

Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2010)
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Testo in vigore dal: 30-7-1963
al: 10-5-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 3 febbraio 1963, n. 116, con la quale il Governo e'
stato  delegato ad emanare norme per la tutela delle denominazioni di
origine dei mosti e dei fini;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto  con  i  Ministri  per  gli  affari  esteri, per la grazia e
giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio
e per il commercio con l'estero;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici
e   le   qualificazioni  geografiche  delle  corrispondenti  zone  di
produzione  -  accompagnati  o  non  con  nomi  di  vitigni  o  altre
indicazioni  -  usati per designare i vini che ne sono originari e le
cui  caratteristiche  dipendono  essenzialmente  dai  vitigni e dalle
condizioni naturali di ambiente.
  La  zona di produzione di cui al precedente comma puo' comprendere,
oltre  il  territorio  indicato  nella  rispettiva  denominazione  di
origine,  anche  i territori vicini, quando in essi esistono analoghe
condizioni  naturali  e,  alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato
con    la    medesima   denominazione,   purche'   abbiano   analoghe
caratteristiche  chimico-fisiche  ed  organolettiche e siano prodotti
con  uve  provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate
con i metodi di uso generalizzato della zona stessa.