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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1963, n. 930

Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2010)
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Testo in vigore dal:  30-7-1963 al: 10-5-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei fini;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


Per denominazioni di origine dei vini s'intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche delle corrispondenti zone di produzione - accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni - usati per designare i vini che ne sono originari e le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente.
La zona di produzione di cui al precedente comma può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purché abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche e siano prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i metodi di uso generalizzato della zona stessa.