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LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal:  12-4-1963 al: 25-3-2021
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 è sostituito dai seguenti:
"Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.
Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'autorità giudiziaria".