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LEGGE 2 marzo 1963, n. 387

Norme interpretative e modificative della legge 18 marzo 1953, n. 269, sulla corresponsione di indennizzi per beni, diritti ed interessi, situati nella Zona B dell'ex Territorio libero di Trieste.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonché gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945".
L'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 269, è soppresso.