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LEGGE 2 marzo 1963, n. 253

Adeguamento di indennità speciali a favore del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, dei Servizi antincendi e dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  6-4-1963 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Indennità di servizio speciale prevista a favore dei funzionari di pubblica sicurezza ai sensi della legge 9 maggio 1961, n. 415, ed a favore del personale dei ruoli della polizia femminile ai sensi della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è stabilita nelle seguenti misure lorde mensili:

Celibi Coniugati Coeffi-
ciente Qualifica Lire Lire

900 Ispettore generale capo di pub-
blica sicurezza............... 87.300 106.300
670 Questore....................... 72.600 91.600
500 Vicequestore................... 61.200 78.700
600 Ispettrice capo................ 50.800 62.400
402 Commissario capo............... 53.300 68.900
402 Ispettrice di 1ª classe........ 43.600 53.900
402 Assistente superiore di polizia
di 1ª classe.................. 33.800 39.000
325 Commissario.................... 47.700 63.600
325 Ispettrice di 2ª classe........ 38.300 48.900
325 Assistente superiore di polizia
di 2ª classe.................. 28.900 34.200
271 Commissario aggiunto........... 38.000 53.800
271 Ispettrice di 3ª classe........ 30.700 41.300
271 Assistente di polizia di
1ª classe..................... 23.500 28.800
229 Vice commissario............... 29.500 41.900
229 Vice ispettrice................ 24.300 34.500
229 Assistente di polizia di
2ª classe..................... 18.900 24.100
202 Assistente di polizia di
3ª classe..................... 17.400 22.500