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LEGGE 14 febbraio 1963, n. 161

Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  24-3-1963 al: 30-1-1971
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



I Comuni disciplinano con apposito regolamento, da adottare entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le attività di barbiere e di parrucchiere da signora ed affini, siano esse esercitate in pubblico locale o presso il domicilio dell'esercente o del cliente o presso enti, istituti, uffici, associazioni, anche a titolo gratuito.
Detto regolamento deve conformarsi alle norme di cui agli articoli successivi e deve essere approvato dagli organi di tutela sentito il parere della Commissione provinciale per l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.