stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 126

Disciplina della riproduzione bovina.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
nascondi
Testo in vigore dal:  17-3-1963 al: 27-8-1999
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È vietato adibire alla riproduzione bovini maschi non iscritti nei libri genealogici di cui al successivo articolo e per i quali non sia stato rilasciato l'attestato di abilitazione di cui al successivo articolo 3.