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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 59

Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-3-1963 al: 21-7-1964
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1921, n. 2174, per la vendita al dettaglio nell'ambito del proprio Comune e dei Comuni viciniori dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanità e d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.