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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860

Impiego pacifico dell'energia nucleare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2020)
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Testo in vigore dal: 5-10-2020
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    La Camera dei deputati ed in Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per l'applicazione della  presente  legge  valgono  le  definizioni
concernenti le materie  fissili  speciali,  l'uranio  arricchito,  le
materie grezze nonche' i minerali, di cui all'art. 197  del  trattato
che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ratificato e
reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203. 
  Sempre per  l'applicazione  della  presente  legge  ai  fini  delle
disposizioni sulla responsabilita'  civile  e  in  conformita'  delle
convenzioni  sulla  responsabilita'  civile  nel  campo  dell'energia
nucleare ratificate e rese esecutive, insieme  con  i  relativi  atti
aggiuntivi, con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, valgono inoltre le
seguenti definizioni: 
    ((a) "incidente nucleare" significa qualsiasi fatto o successione
di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni nucleari;))
((6)) 
    ((b) "impianti nucleari" significa i reattori  nucleari,  eccetto
quelli che fanno parte di un mezzo di trasporto; gli impianti per  la
fabbricazione o la lavorazione delle materie nucleari;  gli  impianti
per la  separazione  degli  isotopi  di  combustibili  nucleari;  gli
impianti per il riprocessamento di combustibili nucleari  irraggiati;
gli  impianti  per   l'immagazzinamento   delle   materie   nucleari,
eccettuata la messa a magazzino  nel  corso  del  trasporto  di  tali
materie;  gli  impianti  destinati  allo  smaltimento   di   sostanze
nucleari;  ogni  reattore,  stabilimento  o  impianto  in  corso   di
disattivazione; tutti gli altri impianti  nei  quali  siano  detenuti
combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi e che  saranno
qualificati  come  tali  con   decisione   del   comitato   direttivo
dell'Agenzia   per   l'energia   nucleare,   istituita    nell'ambito
dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE), e con le  modalita'  di  cui  al  terzo  comma.  Un  impianto
nucleare  puo'  comprendere  vari  impianti,   dove   sono   detenuti
combustibili nucleari  o  prodotti  o  rifiuti  radioattivi,  purche'
l'esercente sia lo stesso ed essi costituiscano  un  tutto  organico,
cioe' un'unita' in senso spaziale)); ((6)) 
    c) "combustibili nucleari" significa le materie fissili,  inclusi
l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso
l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo,  di  lega  o  di
composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' qualificata
come tale con decisione del comitato direttivo della suddetta Agenzia
per l'energia nucleare  dell'O.C.S.E.  e  con  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma del presente articolo; 
    d)  "prodotti  o  rifiuti  radioattivi"  significa   le   materie
radioattive prodotte o rese  radioattive  mediante  esposizione  alle
radiazioni inerenti alle operazioni di produzione  e  di  impiego  di
combustibili nucleari; questa espressione non comprende: 
      1) i combustibili nucleari; 
      2) i radioisotopi che, fuori di  un  impianto  nucleare,  siano
utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi  industriali,
commerciali, agricoli, medici e scientifici; 
    e) " materie nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi
l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e' i prodotti  e  i  rifiuti
radioattivi; 
    f) "esercente" di un  impianto  nucleare  significa  il  soggetto
titolare della  licenza  rilasciata  dal  ((Ministro  dello  sviluppo
economico)) per l'esercizio dell'impianto nucleare.  Nella  fase  che
precede il rilascio della licenza di esercizio, il soggetto  titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta per la costruzione dell'impianto
nucleare e' equiparato allo "esercente" agli effetti  della  presente
legge  e  ai  fini  della  responsabilita'  civile  connessa  con  la
esecuzione di prove e operazioni  con  combustibile  nucleare  o  con
combustibile irradiato. ((6)) 
    ((f-bis) "danno nucleare" significa: 
      1) qualsiasi decesso o danno alle persone; 
      2) ogni perdita di beni o qualsiasi danno ai beni; 
      3)  per  ciascuna  delle  seguenti  categorie,   nella   misura
determinata dal diritto del tribunale competente: 
        3.1) qualsiasi perdita economica risultante da una perdita  o
da un danno di cui ai numeri 1) o 2), sempreche' non sia compreso nei
medesimi numeri, se e'  subito  da  una  persona  avente  titolo  per
chiedere il risarcimento di tale perdita o danno; 
        3.2) il costo  delle  misure  di  reintegro  di  un  ambiente
degradato, salvo che tale degrado sia irrisorio, se tali misure  sono
effettivamente prese o devono esserlo e  nella  misura  in  cui  tale
costo non sia compreso nel numero 2); 
        3.3) qualsiasi mancato guadagno collegato  con  un  interesse
economico  diretto  in  qualsiasi  uso  o  godimento   dell'ambiente,
risultante da un importante degrado di tale ambiente, sempreche' tale
mancato guadagno non sia compreso nel numero 2); 
      4) il costo delle misure preventive e di ogni altra  perdita  o
danno causato da tali misure, nei casi di cui ai numeri da 1)  a  3),
nella misura in cui la  perdita  o  il  danno  derivi  o  risulti  da
radiazioni ionizzanti emesse  da  qualsiasi  sorgente  di  radiazioni
situata all'interno di un impianto nucleare o emesse da  combustibili
nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che  si  trovino  in  un
impianto nucleare, ovvero emesse da sostanze nucleari che  provengano
da un impianto nucleare o che vi  abbiano  origine  o  che  vi  siano
inviate, sia che la perdita  o  il  danno  risulti  dalle  proprieta'
radioattive di tali materie, sia che tale  perdita  o  danno  risulti
dalla combinazione di queste proprieta' con le  proprieta'  tossiche,
esplosive o altre proprieta' pericolose di tali materie;)) ((6)) 
    ((f-ter)  "misure  di  reintegro"  significa  tutte   le   misure
ragionevoli approvate dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare, su proposta  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  sentito  l'Ispettorato
nazionale per la sicurezza nucleare e la  radioprotezione  (ISIN),  e
che mirano a reintegrare o  a  ristabilire  componenti  dell'ambiente
danneggiati  o  distrutti,  ovvero  a  introdurre,  quando  cio'  sia
ragionevole, l'equivalente di tali componenti nell'ambiente;)) ((6)) 
    ((f-quater)  "misure  preventive"  significa  tutte   le   misure
ragionevoli, da  chiunque  adottate  dopo  la  sopravvenienza  di  un
incidente nucleare o di un avvenimento che crea una minaccia grave  e
imminente di danno nucleare, per prevenire  o  ridurre  al  minimo  i
danni nucleari di cui ai numeri da 1)  a  3)  della  lettera  f-bis),
fatta salva l'approvazione delle autorita'  competenti,  se  cio'  e'
richiesto dalla legislazione dello Stato dove le  misure  sono  state
adottate;)) ((6)) 
    ((f-quinquies) "misure ragionevoli"  significa  tutte  le  misure
considerate adeguate e  proporzionate  dal  diritto  nazionale  dello
Stato competente in considerazione di tutte le circostanze, quali  ad
esempio: 
      1) la natura e l'ampiezza del danno nucleare subito oppure,  in
caso di misure preventive, la natura e l'ampiezza del rischio di tale
danno; 
      2) il grado di probabilita', nel momento in cui le misure  sono
adottate, che esse siano efficaci; 
      3) le relative conoscenze scientifiche e tecniche)). ((6)) 
  Le decisioni del  comitato  direttivo  dell'Agenzia  per  l'energia
nucleare dell'O.C.S.E. in materia di esclusione di impianti nucleari,
combustibili nucleari o materie nucleari dal  campo  di  applicazione
delle convenzioni Internazionali ratificate  con  legge  12  febbraio
1974, numero 109, sono adottate in Italia con decreto del  ((Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e  del  mare,  su  proposta  dell'ISIN)).
((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 23 luglio 2020, n. 97 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
le presenti modifiche si applicano a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a)
della legge  stessa,  di  cui  e'  dato  avviso  mediante  comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.