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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1852

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/1995)
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Testo in vigore dal:  13-2-1963 al: 13-12-1995
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La Camera dai deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dello articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

"14) idrocarburi aciclici saturi
e naftenici, liquidi (in frazioni
ristrette di distillati petrolici
leggeri e prodotti simili)....... per q.le L. 8.850
15) Estratti aromatici e prodotti
di composizione simile........... " " " 12.400"
Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:
"Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di contiene su prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi si processo.
"Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie e di temperatura e pressione, nonché le miscele di alchilibenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili".