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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1777

Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 27-1-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
sono aggiunti i seguenti commi:
  "Per   le   imprese   industriali  e  commerciali  che  eserciscono
stabilimenti  od  impianti in una Provincia della Regione e che hanno
la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello
Stato,  nell'accertamento  dei  redditi  di  ricchezza mobile debbono
determinarsi  le  quote  di  reddito  riguardanti  l'attivita'  degli
stabilimenti  od  impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote
e'  iscritta  nei  ruoli  degli  Uffici delle imposte dirette nel cui
distretto  gli  stabilimenti  od impianti sono situati ed e' devoluta
alla  Provincia  competente  per  territorio,  nella misura di cui al
primo comma del presente articolo.
  La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi
anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel
territorio  della  Regione  ed  eserciti  da imprese che nello stesso
hanno  la  sede  centrale.  L'imposta  relativa alle quote di reddito
riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete
per  intero  allo  Stato  ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle
imposte  dirette  nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono
situati".