LEGGE COSTITUZIONALE 26 febbraio 1948, n. 5

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/03/1972)
Testo in vigore dal: 20-1-1972
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 68.

  Sono  devoluti alle Province i nove decimi del gettito dell'imposta
sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.
  Per   le   imprese   industriali   e  commerciali  che  eserciscono
stabilimenti  od  impianti in una Provincia della Regione e che hanno
la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello
Stato,  nell'accertamento  dei  redditi  di  ricchezza mobile debbono
determinarsi  le  quote  di  reddito  riguardanti  l'attivita'  degli
stabilimenti  od  impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote
e'  iscritta  nei  ruoli  degli  Uffici delle imposte dirette nel cui
distretto  gli  stabilimenti  od impianti sono situati ed e' devoluta
alla  Provincia  competente  per  territorio,  nella misura di cui al
primo comma del presente articolo.
  La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi
anche per le attivita' degli stabilimenti od impianti non situati nel
territorio  della  Regione  ed  eserciti  da imprese che nello stesso
hanno  la  sede  centrale.  L'imposta  relativa alle quote di reddito
riguardanti l'attivita' dei predetti stabilimenti od impianti compete
per  intero  allo  Stato  ed e' iscritta nei ruoli degli Uffici delle
imposte  dirette  nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono
situati.
  ((Sono  altresi'  devoluti alle province i nove decimi dell'imposta
di  ricchezza  mobile sui redditi lavoro dei dipendenti delle imprese
industriali  e  commerciali  di cui al precedente comma, addetti agli
stabilimenti situati nei rispettivi territori.))