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LEGGE 5 novembre 1962, n. 1695

Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-1-1963 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici.
La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal regolamento per i militari di truppa.
I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa.