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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1678

Norme integrative della legge 1 agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 6-1-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'accesso  alla  carriera  direttiva  dei Convitti nazionali di cui
all'articolo  12  della  legge  13  marzo 1958, n. 165, modificato ai
sensi della legge 1 agosto 1960, n. 853, e' riservato ai vincitori di
pubblico concorso.