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LEGGE 22 novembre 1962, n. 1678

Norme integrative della legge 1 agosto 1960, n. 853, sulla carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  6-1-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'accesso alla carriera direttiva dei Convitti nazionali di cui all'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificato ai sensi della legge 1 agosto 1960, n. 853, è riservato ai vincitori di pubblico concorso.