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LEGGE 5 ottobre 1962, n. 1431

Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-10-1962 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per gli adempimenti previsti dalla presente legge, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza dei terremoti dell'agosto 1962, nei Comuni che saranno determinati con decreti del Presidente della Repubblica - su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri - da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 18.300.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1962-63.
È autorizzata, altresì, la spesa di lire 1.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero, per provvedere ai lavori di carattere urgente e inderogabile previsti dal decreto-legge 12 aprile 1918, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136.
È autorizzata, anche, la spesa di lire 100.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 per provvedere alla reintegrazione prevista dall'art. 27 della presente legge.
È autorizzata, inoltre, la spesa di lire 600.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1962-63 per interventi di carattere assistenziali e di emergenza.