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LEGGE 27 luglio 1962, n. 1114

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti ed organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, puo', previa autorizzazione della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,   con   decreto
dell'amministrazione interessata, d'intesa  con  il  Ministero  degli
affari esteri e con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego  o  un  incarico
temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi
internazionali,  nonche'  esercitare  funzioni,  anche  di  carattere
continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento  fuori  ruolo,  il
cui contingente non puo'  superare  complessivamente  le  cinquecento
unita', e' disposto per un tempo determinato e, nelle  stesse  forme,
puo' essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima  di
detta scadenza. Resta salvo  quanto  disposto  dall'articolo  32  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ((2)) 
  2. In attesa dell'adozione del provvedimento di  cui  al  comma  1,
puo' essere concessa dall'amministrazione di appartenenza l'immediata
utilizzazione   dell'impiegato   presso   gli   enti   od   organismi
internazionali che hanno richiesto il collocamento fuori ruolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
415) che "A decorrere dal 1° gennaio 2013, il decreto di collocamento
fuori ruolo, di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge  27  luglio
1962, n. 1114, e' adottato, previa  autorizzazione  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,
dall'amministrazione interessata, d'intesa  con  il  Ministero  degli
affari esteri,  e  comunicato  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato."