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LEGGE 8 giugno 1962, n. 604

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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Testo in vigore dal:  19-7-1962 al: 11-12-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Classificazione dei Comuni per l'assegnazione del segretario.


A ciascun Comune è assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di qualifica corrispondente a quella indicata nella tabella A.
Per i Comuni consorziati, la classe del consorzio A determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio.
Ai Comuni riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevole aggravio per i contribuenti, le maggiori spese, può essere assegnato, con decreto del Ministro per l'interno, un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella A.