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LEGGE 12 giugno 1962, n. 567

Norme in materia di affitto di fondi rustici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1982)
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Testo in vigore dal: 11-1-1974
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  ((Nell'affitto  di  fondo  rustico  il  canone  e'  determinato   e
corrisposto in denaro. 
  La commissione tecnica centrale impartisce le necessarie  direttive
affinche' le commissioni tecniche provinciali  determinino,  nei  tre
mesi successivi, in ciascuna provincia, zone agrarie omogenee ai fini
dell'applicazione delle disposizioni che regolano l'affitto dei fondi
rustici. 
  L'Istituto centrale di statistica deve rilevare  annualmente  nelle
zone agrarie, come  sopra  stabilite,  avvalendosi  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e  agricoltura,  degli  ispettorati
agrari, degli uffici tecnici erariali e di ogni altro organo  tecnico
locale, i seguenti dati: 
    a) prezzi alla produzione dei prodotti agricoli; 
    b) costi dei mezzi di produzione; 
    c) remunerazione del lavoro. 
  Sulla base dei  dati  medesimi,  la  commissione  tecnica  centrale
impartisce  direttive  per  la   determinazione,   da   parte   delle
commissioni tecniche provinciali, ogni due anni, nelle  singole  zone
agrarie, di coefficienti di adeguamento dei canoni in  aumento  o  in
diminuzione. 
  Il coefficiente di adeguamento si applica sui valori  monetari  dei
canoni stabiliti sulla base della tabella formata  dalle  commissioni
tecniche provinciali, a far tempo dall'annata agraria successiva alla
determinazione del coefficiente medesimo)). 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio
1972, n. 155 (in G.U. 1a  s.s.  02/08/1972,  n.  201)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge  11  febbraio
1971, n. 11, (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui non prevede alcuna forma di periodica rivalutazione del canone in
danaro.